Cos’è l’ Istruzione Famigliare

L’analisi sull’istruzione famigliare trova le sue origini dello studio giuridico intrapreso nel 2017 da Jennifer, ripreso e approfondito nel 2020 con l’aiuto anche di Lara e da Fernanda e con la predisposizione dei primi moduli di dichiarazione di “Istruzione Famigliare”. Qui di seguito sono stati eseguiti degli approfondimenti e rielaborazioni da parte di Fernanda e dell’Avv. Anna.

INTRODUZIONE

Questa sezione riporta in sintesi il cos’è Istruzione Famigliare e cos’è Istruzione Parentale.

Per comprendere appieno tuttavia il loro significato e le loro differenze è necessario comprenderne in dettaglio l’assetto giuridico, la normativa che regolamenta l’istruzione obbligatoria dei fanciulli (vedi link: elenco delle norme principali) e avere chiaro il concetto di gerarchia delle leggi (vedi link)

E’ bene chiarire che ANDARE A SCUOLA NON E’ OBBLIGATORIO.

Ciò che è obbligatorio è che i fanciulli siano istruiti ed educati per 10 anni.

Per istruzione famigliare si intende il diritto e dovere e dei genitori, così come sancito dall’articolo 30 della Costituzione, di provvedere privatamente o direttamente alla istruzione e formazione dei propri figli. Quindi, senza avvalersi dell’istituzione scolastica.

L’istituzione scolastica è stata creata e ha il suo senso importante di esistere quale garanzia all’istruzione per tutti i fanciulli, anche per quelli dove la famiglia non è in grado di provvederne direttamente, per incapacità o impossibilità.

Infatti, sempre all’articolo 30 della Costituzione, viene espressamente chiarito che “nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti …” e all’articolo 34 della Costituzione prosegue chiarendo che “La scuola è aperta a tutti – L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (ora 10), è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi …”

Quindi esistono due modi per assolvere all’obbligo di istruzione previsti sia dalla Costituzione Italiana che dai trattati internazionali dei diritti umani e del fanciullo:

  1. PRIVATAMENTO o DIRETTAMENTE che per semplicità terminologica abbiamo denominato “ISTRUZIONE FAMIGLIARE” (come da citazione in norme primarie: articolo 8 comma 4 del DLgs 59/2004 ) – svolta dalla famiglia direttamente o privatamente sotto la guida della famiglia senza avvalersi del sistema istituzionale scolastico.
  1. All’interno dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA che per semplicità abbiamo denominato “ISTRUZIONE ISTITUZIONALE” – svolta dalle scuole statali o private paritarie che costituisce il sistema istituzionale abilitato al rilascio di titoli riconosciuti dallo Stato; e che si esplica attraverso una delega/contratto (richiesta di registrazione/iscrizione) eseguita dalla famiglia con questi enti.

DIFFERENZA TRA SCUOLA e ISTRUZIONE

Per SCUOLA si intende un’istruzione organizzata, adibita al solo scopo dell’insegnamento. Gestita da una entità giuridica societaria o associativa.

Esistono differenti tipologie di scuole: la scuola Statale – Pubblica (gestita dallo Stato o dalle Regioni e Comuni) e la scuola Privata.

La scuola Privata si differenzia a sua volta in Paritaria o non Paritaria.

Le scuole Statali – Pubbliche, nonché quelle Private Paritarie sono autorizzate a rilasciare “titoli statali”, del percorso educativo fatto dal fanciullo.

Le Scuole Private non Paritarie (definite in Costituzione “privatamente” e impropriamente denominate scuole parentali), sono scuole non riconosciute e quindi non possono emettere “titoli statali”. Sono organizzate in forma societaria, in cooperative sociali o in associazioni riconosciute e iscritte ad albi regionali o non riconosciute e solo registrate all’Agenzia delle Entrate. Gli alunni di queste scuole quindi, per ottenere un “Titolo Statale” devono sostenere esami di idoneità e di fine ciclo presso una scuola statale-pubblica o paritaria.

Per ISTRUZIONE o EDUCAZIONE si intende l’atto di istruire i fanciulli. L’atto di istruire può essere fatto o attraverso una forma organizzata “scuola” o in una forma non organizzata a tale scopo (definita in Costituzione “personalmente”). Questa forma di istruzione avviene ad opera della famiglia in cui i fanciulli sono istruiti a casa dai genitori o con l’ausilio di educatori, o in strutture gestite da gruppi famigliari organizzati o meno in forma associativa, non di tipo scolastico, dove le associazioni hanno come scopo sociale quello “culturale e ricreativo” e non quello specifico dell’istruzione scolastica. In questa modalità è la famiglia che gestisce in prima persona le decisioni educative.

DIFFERENZA TRA ISTRUZIONE FAMIGLIARE e PARENTALE

Con il termine ISTRUZIONE FAMIGLIARE, si intende quella modalità di assolvere all’obbligo costituzionale di istruire i propri figli privatamente o direttamente dalla famiglia senza avvalersi del sistema istituzionale scolastico.

Questo, proprio in virtù del fatto che si esplicita privatamente e personalmente, NON PREVEDE CHE VI SIA UN RAPPORTO/CONTRATTO TRA FAMIGLIA ED ISTITUZIONE SCOLASTICA.

  • Con il termine privatamente si intende che la famiglia istruisce i propri figli attraverso scuole private non paritarie.
  • Con il termine personalmente si intende che è la famiglia che si occupa direttamente dell’istruzione.

In ambedue i casi è la famiglia parte attiva dell’istruzione dei propri figli in quanto attiva nello scegliere offerte formative coerenti con la loro visione pedagogica/metodologica (ricordiamo le innumerevoli scuole nate in alternativa alle scuole statali: montessori, stainer ecc.) o nel voler personalizzare ulteriormente il percorso educativo calibrandolo ancora di più sul proprio figlio (ricordiamo i movimenti di unschooling o school of life)

In questa tipologia di scelta educativa, l’organo di vigilanza dell’obbligo costituzionale di istruzione è esclusivamente il Sindaco di residenza (art.5 comma 2 lettera a) del D.Lgs 76/2005) al quale è rivolta la comunicazione annuale della scelta educativa decisa dalla famiglia (art.1 comma 4 del D.Lgs 76/2005).

La vigilanza si esaurisce nella comunicazione annuale della scelta educativa dichiarandone anche le capacità tecniche od economiche.

Non vi è altra normativa che specifichi cosa e come debba essere strutturata tale vigilanza da parte del Sindaco, se non verificare, quale massima autorità garante di tutti i cittadini residenti nel suo territorio, ciò che prevede l’art. 112 c.1 del DLgs 297/1994 “adempimento dell’obbligo scolastico – ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. (Note: il DLgs. 297/1994 ha portato a 10 anni l’obbligo di istruzione e all’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore o dal titolo di scuola secondaria superiore, oppure di una qualifica professionale di durata almeno triennale).

La vigilanza da parte del solo Sindaco di residenza trova conferma anche nell’art. 114 del DLgs 297/1994 in cui si chiarisce che è obbligo del Dirigente Scolastico confrontare l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, fornito dal sindaco (comma1), con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti (comma2) e del sindaco vigilare sui “non iscritti alle scuole” allo scopo di verificare che non abbiano provato di procurarsi altrimenti l’istruzione (comma5);

In questa tipologia di scelta educativa non vi è obbligatorietà di sostenere annualmente un esame di idoneità.

Questo è supportato dalla Legge 59/1997 art.21 comma 9 che affermando l’autonomia didattica, la libertà di insegnamento e la libertà di scelta educativa di fatto non obbliga ad una formazione che si adegui all’offerta formativa della scuola di cui l’esame ne è una valutazione coerente.

E’ confermata inoltre dalla Legge 296/2006 in cui si esplicita che l’istruzione è finalizzata a consentire l’ottenimento di un titolo e quindi non di obbligare che questo titolo sia ottenuto.

L’esame di idoneità sarà sostenuto solo ed esclusivamente se la famiglia ritenesse utile ottenere un titolo e fosse coerente con la formazione svolta dal proprio figlio o qualora intendesse rientrare nella istituzione scolastica.

Con il termineISTRUZIONE PARENTALE si intende quella modalità di assolvere all’obbligo costituzionale di istruire i propri figli direttamente dalla famiglia non facendoli frequentare la scuola, ma rimanendo all’interno del sistema istituzionale scolastico. Nata storicamente dall’esigenza di garantire il diritto allo studio a quei fanciulli che per motivi di salute non possono frequentare (legge 104/1992 art. 12 comma 9) ma che sono interessati ed hanno l’obiettivo di ottenere i titoli offerti dalle istituzioni scolastiche.

I fanciulli devono essere registrati alle Istituzioni Scolastiche, in particolare all’Anagrafe Nazionale Studenti, sotto il codice meccanografico della Scuola statale o parificata di riferimento, divenendo di fatto “utenti” della scuola. Quindi di fatto vi è un contratto privato tra le parti (comunicazione della famiglia e trattamento dei dati personali da parte della scuola nella registrazione e aggiornamento dei dati dell’alunno nell’ANS) con obbligo di comunicazione annuale oltre che di esame annuale di idoneità.

In questa tipologia di scelta educativa, l’organo di vigilanza dell’obbligo costituzionale di istruzione è la scuola a cui è stata inviata la comunicazione (la scuola in cui era precedentemente iscritto con frequenza il fanciullo o la scuola di residenza o la scuola presso cui si intende sostenere l’esame di idoneità) (art.1 comma 4 del D.Lgs 76/2005; art.5 comma 2 lettera b) del D.Lgs 76/2005; art. 23 del DLgs 62/2017).

La vigilanza prevede la comunicazione annuale della scelta educativa dichiarandone anche le capacità tecniche od economiche, un secondo step riguarda l’iscrizione all’esame di idoneità e la sua comunicazione alla scuola vigilante e un terzo step che è la verifica dell’assolvimento dell’esame di idoneità di fine anno che comporta la consegna dell’attestato di idoneità alla scuola vigilante che provvede, gestendo i dati personali del fanciullo, ad aggiornare l’ANS (art. 23 del DLgs 62/2017).