Il significato dei termini “Famigliare” e “Parentale” e i conflitti di interpretazione delle norme

E’ bene puntualizzare che LE PAROLE HANNO UN PRECISO SIGNIFICATO e QUINDI UN PRECISO PESO e questo assunto è la base per comunicare correttamente, comprendere correttamente senza malintesi, equivoci e con chiarezza.

Per comprendere inoltre con chiarezza quanto si andrà ad esporre è importante capire che non solo le parole hanno un preciso significato, ma anche che esiste una gerarchia delle leggi. Che vi sono leggi “prescrittive”, dette primarie che sono quelle che hanno valore e una serie di norme secondarie e terziarie che hanno il mero scopo rispettivamente “amministrativo” di gestione della struttura pubblica e di chiarire i termini pratici e di gestione delle norme primarie prescrittive verso le quali non devono mai andare in conflitto.

Vi consigliamo di leggere la recensione che lo spiega: GERARCHIA DELLE LEGGI (LINK all’articolo)

I TERMINI “FAMIGLIARE e PARENTALE” – ETIMOLOGIA

I termini Famiglia, Familiare/Famigliare e Parentale hanno un significato ed una etimologia differente. Quindi non hanno lo stesso significato e non sono sinonimi.

L ‘etimologia della parola famiglia è da ricondursi al termine osco faama = casa, da cui il latino famīlia, cioè l’insieme dei famŭli (moglie, figli, servi e schiavi del pater familias il capo della gens). Pertanto, famiglia in senso stretto ed originario, significa piccola comunità di “persone che abitano nella stessa casa”; in senso ampio, l’insieme di persone legate da vincoli di sangue, da rapporto di parentela o affinità o da vincoli religiosi e/o legali quale il matrimonio. Il termine famiglia, inoltre, può essere usato come sinonimo di casato, stirpe.

Dal vocabolario TRECCANI: familiare (meno com. famigliare) agg. e s. m. e f. [dal lat. familiaris, der. di familia «famiglia»]. – 1. agg. Della famiglia …

FAMIGLIARE quindi è riferito alla tua STIRPE. Indica l’insieme dei famŭli, e quindi contempla sia i genitori che i figli. La comunità della famiglia.

L ’etimologia della parola parente deriva da parente – PARENS-ENTIS, e ha due accezioni.

PARENS è il participio presente di PAREO, che significa ubbidire ed inoltre l’aggettivo: obbediente, sottomesso; ed ENTIS, che significa ente.

PARENS è anche l’acc. “PARENTEM” che è il participio presente di PARERE = partorire. A rigore sarebbe quindi la madre, ma i latini lo resero comune ad entrambe i genitori e agli avi, e noi trasmodando lo estendemmo a tutti gli agnati, cognati e affini

Dal vocabolario TRECCANI: parentale agg. [dal lat. parentalis, der. di parens -entis «genitore, parente»]. – Dei genitori o, in senso più largo, dei parenti: autorità p. (dei genitori sui figli); specie parentale, ciascuna delle due specie che hanno dato origine a un ibrido interspecifico.

ARENTALE è l’ente al quale sei sottomesso.

Quindi PARENTALE è l’ente al quale sei sottomesso. E’ riferito inoltre ai genitori, all’autorità dei genitori.

I TERMINI “FAMIGLIARE e PARENTALE” – SIGNIFICATO GIURIDICO

Riprendiamo quanto riportato nell’articolo precedente.

ANDARE A SCUOLA NON E’ OBBLIGATORIO.

Ciò che è obbligatorio è che i fanciulli siano istruiti ed educati per 10 anni.

Per istruzione famigliare si intende il diritto e dovere e dei genitori, così come sancito dall’articolo 30 della Costituzione, di provvedere privatamente o direttamente alla istruzione e formazione dei propri figli. Quindi, senza avvalersi dell’istituzione scolastica.

L’istituzione scolastica è stata creata e ha il suo senso importante di esistere quale garanzia all’istruzione per tutti i fanciulli, anche per quelli dove la famiglia non è in grado di provvederne direttamente, per incapacità o impossibilità.

Infatti, sempre all’articolo 30 della Costituzione, viene espressamente chiarito che “nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti …” e all’articolo 34 della Costituzione prosegue chiarendo che “La scuola è aperta a tutti – L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (ora 10), è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi …”

Quindi esistono due modi per assolvere all’obbligo di istruzione previsti sia dalla Costituzione Italiana che dai trattati internazionali dei diritti umani e del fanciullo:

  1. PRIVATAMENTO o DIRETTAMENTE che per semplicità terminologica abbiamo denominato “ISTRUZIONE FAMIGLIARE” (come da citazione in norme primarie) – svolta dalla famiglia direttamente o privatamente sotto la guida della famiglia senza avvalersi del sistema istituzionale scolastico.
  1. All’interno dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA che per semplicità abbiamo denominato “ISTRUZIONE ISTITUZIONALE SCOLASTICA” – svolta dalle scuole statali o private paritarie che costituisce il sistema istituzionale abilitato al rilascio di titoli; e che si esplica attraverso una delega/contratto eseguita dalla famiglia con questi enti.

E’ bene innanzitutto fare chiarezza sul reale SIGNIFICATO dei TERMINI che vengono utilizzati, vista la grande confusione create ad hoc o creata per ignoranza o leggerezza.

PRIVATAMENTE o DIRETTAMENTE

GIURIDICAMENTE parlando, il termine corretto da utilizzare per definire quella modalità educativa che avviene senza avvalersi dell’istituzione scolastica (modalità 1), è come è definita all’articolo 30 della Costituzione “ISTRUZIONE PRIVATA O DIRETTA”, “ISTRUIRE PRIVATAMENTE O DIRETTAMENTE”.

Termine ripreso nel DLgs 297/1994 e nel DLgs 76/2005.

Quindi termini definiti da Costituzione e da normative di primo livello e quindi di tipo prescrittivo.

Tale termine viene ripreso anche in varie Note e Circolari Ministeriali (es. 777/2006)

FAMILIARE / FAMIGLIARE

Il termine FAMILIARE, per definire le modalità di istruire privatamente o personalmente, viene utilizzato per la prima volta all’articolo 8 comma 4 del DLgs 59/2004, in cui si cita: “… Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare …”. Quindi sempre normative di primo livello e quindi normative prescrittive.

Tale termine viene quindi utilizzato poi in varie Note e Circolari del MIUR e Linee Guida/Regolamenti delle Istituzioni Scolastiche (Circolare Ministeriale 101/2010, Linee Guida Istituto Comprensivo Statale “Marassi” del 2019 …)

PATERNA

Il termine PATERNA per definire la modalità di istruire privatamente o personalmente viene utilizzato per la prima volta in una Nota del MIUR n.5693/2005. Quindi termine improprio perché non definito da alcuna norma di primo livello.

PARENTALE

Il termine PARENTALE per definire la modalità di istruire privatamente o personalmente viene utilizzato per la prima volta in un Decreto Ministeriale n. 74/2010 inerente all’Anagrafe Nazionale Scolastica, che all’Art.2 comma 2 cita: “I soggetti di cui all’art.5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all’Anagrafe i dati …. Degli studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate”.

Dopo tale decreto, dopo l’anno 2010, il termine parentale inizia ad apparire in modo ricorrente ed esclusivo nelle Note e Circolari Ministeriali (Circolare Ministeriale 35/2010, Note MIUR 781/2011 – 5371/2014 – 4891/2018).

Il termine “PARENTALE”, quindi, viene introdotto per la prima volta attraverso normative di secondo livello e quindi da norme non di tipo prescrittivo.

Il termine “PARENTALE” viene poi ripreso nel DLgs 62/2017.

CONFLITTI DI INTERPRETAZIONE E TRA NORME

Come precedentemente detto, il termine “PARENTALE”, introdotto con un Decreto Ministeriale e quindi con una norma non prescrittiva, viene ripreso nel DLgs 62/2017 inerente le regole di valutazione e certificazione delle competenze per il primo ciclo e per gli esami di Stato, che all’art. 23 cita: “1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

Con il DLgs 62/2017 si introduce di fatto una MODALITA’ NUOVA di assolvere l’obbligo di istruzione da parte delle famiglie. Una modalità in cui i fanciulli pur non frequentando la scuola e istruiti privatamente o personalmente dalla famiglia, rimangono registrati alle Istituzioni Scolastiche, in particolare all’Anagrafe Nazionale Studenti, sotto il codice meccanografico della Scuola statale o parificata di riferimento, divenendone di fatto “utenti” della scuola e con l’obbligo di comunicazione annuale e di esame annuale di idoneità. Un accordo/contratto privato tra le parti (richiesta della famiglie ed accettazione della scuola) in cui l’Istituzione Scolastica garantisce il servizio di istruzione per la sola fase di valutazione dell’apprendimento.

Sicuramente l’art. 23 del DLgs 62/2017 ha avuto lo scopo di porre rimedio alla questione dei fanciulli con gravi problemi di salute che, impossibilitati a garantire la frequenza minima obbligatoria per legge, perdevano l’anno. Con l’Istruzione Parentale i fanciulli possono infatti rimanere registrati a scuola, non frequentare e non perdere l’anno facendo un esame di idoneità che di fatto equivale alle varie verifiche che gli alunni frequentanti svolgono durante l’anno a dimostrazione dell’apprendimento del “programma” (offerta formativa) proposto dalla scuola.

Tuttavia il tentativo di utilizzare l’art. 23 del DLgs 62/2017 per porre fine all’annoso problema discusso con Note e Circolari Ministeriali in merito a come dovesse essere gestita la vigilanza nei confronti dei fanciulli istruiti “privatamente o personalmente” (in Istruzione famigliare) dalle famiglie, ha creato di fatto una differente modalità di interpretazione e di applicazione delle norme sul territorio nazionale per conflitti tra le norme stesse.

Tale conflittualità di interpretazione è accentuata dalla definizione presente nel sito del MIUR https://miur.gov.it/istruzione-parentale , che di fatto accorpa sotto il termine di “parentale” tutte le diciture “familiare, paterna, homeschooling” non supportando giuridicamente la valenza di quanto dichiarato.

Di fatto, da un’analisi attenta di quanto il legislatore italiano riporta, i due termini “Parentale” e “Famigliare” di fatto non possono essere equiparati.

Infatti, l’art. 23 del DLgs 62/2017 è in conflitto con la Legge 296/2006 art.1 c.622 che cita: “L’ISTRUZIONE impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a CONSENTIRE il conseguimento di un titolo…”.

La parola consentire significa permettere e non certo obbligare e quindi collide con un obbligo annuale di esame d’idoneità. A meno che questo obbligo non sia collegato ad una volontà espressa dalla famiglia attraverso un’esplicita richiesta e registrazione all’Istituzione Scolastica di Istruzione Parentale. Quindi mediante un contratto tra le parti.

Ma nel momento che la famiglia non intende avvalersi dell’Istituzione Scolastica tale obbligo, secondo la Legge 296/2006 non vi può essere.

L’art. 23 del DLgs 62/2017 confligge inoltre anche con l’art. 112 c.1 del DLgs 297/1994 “adempimento dell’obbligo scolastico – ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, DIMOSTRI DI AVER OSSERVATO PER ALMENO otto anni le norme sull’obbligo scolastico.

Anche qui è previsto che non sia obbligatorio ottenere un titolo e di conseguenza come può essere obbligatorio eseguire un esame annualmente?

(Note: il DLgs. 297/1994 è stato sottoposto a modifiche ed integrazioni dalla Legge 296/2006 che porta l’obbligo educativo a 10 anni; porta all’età di sedici anni l’adempimento dell’obbligo scolastico; e ridefinisce i titoli di studio che la famiglia deve consentire al proprio figlio/a di ottenere: dal titolo di studio conclusivo del primo ciclo, all’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore o dal titolo di scuola secondaria superiore, oppure di una qualifica professionale di durata almeno triennale; fermo restando che chi non li abbia ottenuto tali titoli è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico).

Detto ciò, ci si chiede, cosa prescriva il legislatore per DIMOSTRARE DI AVER OSSERVATO L’OBBLIGO COSTITUZIONALE D’ISTRUZIONE.

La dimostrazione di aver osservato l’obbligo avviene, come citato all’art. 112 c.1 del DLgs 297/1994 o attraverso il conseguimento di un titolo. Chi non abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato le norme sull’obbligo scolastico. La legge sull’obbligo scolastico (Legge 296/2006 art.1 c.622) prevede che i genitori debbano istruire i propri figli consentendo loro di ottenere un titolo. Consentire non significa che vi sia un obbligo di ottenimento di un titolo.

Di fatto non vi è una normativa compiuta in merito alle modalità con cui debba avvenire questa dimostrazione alternativa all’ottenimento di un titolo.

Questa apparente “carenza” trova tuttavia la sua ragione d’essere nella garanzia della libertà di scelta educativa e della libertà di insegnamento (Art. 26 comma 3 della Carta dei diritti dell’Uomo ratificata con la legge del 28 marzo 2001, n. 145; Principio settimo della dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 e ripresa all’Art. 18 della “Convenzione del Fanciullo” del 1989 – ratificata con legge del 27 maggio 1991 n. 176; Art. 30 della Costituzione; Art.33 della Costituzione; Legge 59/1997 art.21 c.9)

Sicuramente la Legge 296/1994, che gerarchicamente è di grado superiore al Decreto Legislativo 62/2017 che utilizza peraltro una terminologia inappropriata “parentale” (non è mai stata oggetto di normativa primaria che la associ al termine giuridicamente usato in Costituzione e in norme primarie a seguire di “istruzione privata o personale”) nello specificare quanto sopra “CONSENTIRE” chiarisce certamente la “NON IMPOSIVITA’ di esami fine ciclo e quindi certamente di quelli infra-ciclo.

Questa interpretazione di “non obbligatorietà dell’esame di idoneità” trova inoltre sostegno nella sentenza del tribunale di Pescara dell’anno 2018 che sebbene collegata ad un caso specifico ed antecedente al DLgs 62/2017 di fatto fa chiarezza sull’esame scolastico “: il fatto di non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione. Perciò non è reato. L’esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un’idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori. Di conseguenza, non può trovare applicazione l’art. 731 c.p., che comporterebbe la violazione sia del fondamentale principio di tassatività, sia del suo logico corollario del divieto di analogia in malam partem” …. Il giudice ritiene inoltre insufficiente la motivazione burocratica addotta dalla dirigente per giustificare l’azione penale intrapresa contro la famiglia. Quindi avvalora sostanzialmente l’interpretazione della famiglia che muove da un approccio concreto e di sostanza, al momento legittimo della verifica. In linea, peraltro con quanto disposto dall’art. 112 c.1 del DLgs 297/1994.