Scegliere di provvedere all’istruzione diretta dei propri figli è un diritto garantito dalla Costituzione

che non tollera misure limitative come il monitoraggio dei Servizi Sociali o la prescrizione di collaborare con questi ultimi – Ordinanza della Corte di Cassazione nr. 23802/23 –

La Corte di Cassazione ha riconosciuto con Ordinanza nr. 23802/23 (in allegato) – pubblicata il 4 agosto – la piena legittimità dei genitori di “SCEGLIERE DI PROVVEDERE ALLA ISTRUZIONE DIRETTA DEI LORO FIGLI” quale diritto garantito dalla Costituzione ed ha affermato come “tale diritto non tolleri misure limitative come il monitoraggio dei Servizi Sociali o la prescrizione di collaborare con questi ultimi”.
La libertà di Istruzione è dunque un Diritto assolutamente garantito!

Questo e’ un caso di una delle tante famiglie “vessate” del Trentino Alto Adige dove c’e’ una legge regionale sull’istruzione parentale “terribile”.
Prevede infatti che i genitori che vogliono istruire privatamente e personalmente i propri figli abbiano il benestare di uno psicologo che verifichi se sono idonei a farlo. CI SI DOMANDA SU QUALI PRESUPPOSTI VIENE VALUTATA TALE IDONEITA’ !!!
Prevede inoltre che la scuola possa entrare nelle case delle famiglie a verificare le modalità con le quali educano i propri figli. E se a loro giudizio vi sono cose “poco chiare” possono procedere a fare una segnalazione al Tribunale dei Minori.

Questa legge pone le basi a che possano essere perpetrati pesanti “abusi” sulle famiglie solo per la loro scelta di istruire personalmente i propri figli. In un pregiudizio ideologico che mina le libertà costituzionalmente garantite.

Il caso di questa famiglia si inserisce nel tentativo, a mio avviso, di creare un precedente giuridico favorevole all’applicazione di questa legge “anti-famiglia”.
Cioè di creare un caso dove si disponesse l’obbligo al ritorno alla frequenza scolastica e si sdoganasse la possibilità di entrare nelle case a controllare le famiglie nello svolgimento dell’educazione dei figli, violandone l’intimità. E sulla base di “pregiudizi” si potesse poi imporre il rientro in frequenza.

La famiglia, in “Istruzione Familiare” era stata segnalata al Tribunale dei Minori per questa scelta.
Questa famiglia, aveva fatto sostenere al minore un esame di idoneità, dimostrando con questo (dimostrazione di terza parte) di aver ottemperato all’educazione.
Ciò nonostante, il Tribunale dei Minori disponeva il reintegro in frequenza a scuola.

Avverso a tale decisione, fu fatto ricorso in Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano
Questa sebbene si fosse espressa sulla sentenza del Tribunle dei Minori facendo decadere la disposizione di far riprendere in frequenza la scuola al minore, aveva disposto che la famiglia fosse sottoposta ad un controllo da parte delle assistenti sociali.

Avverso a questa disposizione si è proceduto ad un ulteriore ricorso (n.24587/2022) sul quale si è espressa l’Ordinanza sopra citata.

QUESTO CASO HA OTTENUTO UNA DUPLICE VITTORIA:

  • far decadere l’obbligatorietà di rimandare il minore in frequenza a scuola – RIMARCANDO CHE CIO’ CHE E’ OBBLIGATORIO E’ ISTRUIRE I PROPRI FIGLI E NON ANDARE A SCUOLA.

cit. sentenza

  • far decadere l’obbligatorietà di essere sottoposta a monitoraggio dei Servizi Sociali o la prescrizione di collaborare con questi ultimi – RIMARCANDO CHE LA SCELTA DI ISTRUIRE PRIVATAMENTE E PERSONALMENTE I PROPRI FIGLI E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE che non tollera misure limitative come il monitoraggio dei Servizi Sociali o la prescrizione di collaborare con questi ultimi.

cit. dell’ordinanza
“ IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SUI FIGLI MINORI, LA LEGGE CONSENTE AI GENITORI DI SCEGLIERE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA LORO ISTRUZIONE, SENZA CHE I MEDESIMI FREQUENTINO ISTITUTI SCOLASTICI, MA SOTTO IL CONTROLLO DELLE AUTORITA’ COMPETENTI E NELL’EFFETTIVO RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE CHE, QUANDO SONO ASSICURATE, NON TOLLERANO MISURE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE ( nella specie, il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi), giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore , che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito.”

Bene … ora, con i vari ricorsi al Consiglio di Stato (e se serve non ci fermeremo certo lì) … si procede spediti a chiarire che l’Istruzione Famigliare (diversa dall’Istruzione Parentale) viene svolta nel totale rispetto delle norme.