La nostra battaglia per far valere il diritto di istruire privatamente e personalmente i nostri figli in “ISTRUZIONE FAMIGLIARE” continua con il RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO.

RICORSI AL TAR
Alcune famiglie sia in Lombardia che in Alto Adige hanno impugnata al TAR il diniego delle scuole nei confronti della scelta delle stesse di istruire privatamente e personalmente i propri figli e quindi di non avvalersi del servizio offerto dallo Stato attraverso le istituzioni scolastiche.
Hanno denominato tale scelta come “istruzione famigliare” per distinguerla da una tipologia di istruzione denominata “parentale” che avviene senza frequenza scolastica ma in seno alla scuola, quali utenti registrati. In qualità di utenti registrati alla scuola, la stessa svolge il ruolo di vigilanza oltre che di supporto al percorso formativo. La scuola infatti per tale ruolo percepisce dallo Stato una quota di finanziamenti, inferiore rispetto alla quota percepita per i ragazzi in frequenza.
Il ricorso della famiglie al TAR si basa su un’analisi giuridica che parte innanzitutto dal dimostrare che la normativa attuale non è ne chiara e nemmeno completa.
Che al di la dei giochi su termini fatti dalle istituzioni nelle risposte date alle famiglie …
le famiglie hanno per diritto costituzionale la possibilità di scegliere l’istruzione per i propri figli nonchè l’obbligo di farlo per 10 anni; che possono per legge istruire privatamente e personalmente i propri figli; che per Decreto Legislativo debbono effettuare una comunicazione annuale della propria scelta agli organi competenti che giustamente debbono svolgere il ruolo di vigilanza atto a verificare che i genitori svolgano il loro dovere di istruzione avendone le competenze tecniche od economiche; che tale organo di vigilanza per decreto legislativo è il sindaco (la scuola lo è solo per gli iscritti/registrati ad essa); la legge prevede inoltre che chi istruisce privatamente e personalmente i propri figli lo debba fare con la finalità di consentire loro di ottenere un titolo; che consentire non significa obbligo e se non vi è obbligo di un titolo non ve ne può essere uno di esame annuale per ottenerlo; che se un figlio non ottiene un titolo per decreto legge i genitori devono dimostrare di aver ottemperato a dieci anni di istruzione, la legge prevede inoltre che vi sia una autonomia didattica che si sostanzia nella scelta programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Che per Decreto Legislativo la scuola deve verificare chi tra i fanciulli dell’obbligo siano registrati/iscritti a scuola e che il Sindaco deve verificare per i fanciulli “non registrati/iscritti a scuola” che le famiglie non provvedano adistruirli “ALTRIMENTI”.
Che già una Sentenza del TAR si è espressa in merito agli esami di idoneità annuali affermando che l’esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un’idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori.
SENTENZE DEL TAR
La Sentenza del Tar di Milano e con un copia incolla di quanto in questa scritto nelle Sentenze di Bolzano, si basano su affermazioni false.
Il degrado in cui vessano le istituzioni a garanzia della giustizia è cosa ben nota. E l’esito di queste sentenze non ci sorprende. Danno solo conferma di ciò che è risaputo. “La giustizia non esiste”.
Il ricorso è stato RESPINTO sulla seguente motivazione: da quanto sin qui esposto consegue che, nessuna delle norme richiamate da parte ricorrente autorizza l’interprete a ritenere che l’adempimento dell’obbligo scolastico possa essere rimesso all’autonomia privata familiare, relegando l’istruzione dei figli ad “affare privato” di cui l’Istituzione scolastica dovrebbe disinteressarsi. Per contro, trapela dalle predette norme l’esigenza di garantire l’istruzione scolastica, corrispondendo ciò ad un preciso interesse pubblico …
Il tutto verte sull’affermazione falsa che le famiglie in “istruzione famigliare” non intendono sottoporsi ad alcuna sorta di vigilanza.
Le famiglie, sanno benissimo che il loro è un diritto/dovere e che su questo dovere ci deve essere la giusta vigilanza. Nelle loro comunicazioni questo è indicato con grande chiarezza e nella pratica si sono sottoposte al controllo dell’organo competente “il Sindaco” del loro comune di residenza.
RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO
Non mi dilungo a dettagliare tutte le incongruenze tra ciò che asserisce la sentenza e ciò che realmente hanno disposto le famiglie ed hanno e stanno eseguendo nella pratica quotidiana. Questo perchè tutte stanno RICORRENDO al Consiglio di Stato.
Quindi è mia cura non fornire dettagli importanti per la causa in corso.

