Il nuovo “mantra” delle Istituzioni Scolastiche: “L’ISTRUZIONE FAMIGLIARE NON ESISTE” DENUNCIATE LE FAMIGLIE CHE LA DISPONGONO e la nota 22777 del 14/10/2021 – del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia rivolta ai Dirigenti Scolastici in merito all’Istruzione Famigliare

La Nota 22777 del 14/10/2021 è stata emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia a firma della Direzione Generale Augusta CELADA ed inviata ai Dirigenti Scolastici, allo scopo di chiarire e dare delle linee di indirizzo su come gestire quelle famiglie che dispongono per i loro figli il percorso educativo privato e personale di ISTRUZIONE FAMIGLIARE.

Questa Nota è stata l’apripista di numerose risposte di diniego da parte di Dirigenti Scolastici nei confronti di famiglie che avevano disposto “l’Istruzione Famigliare” per i propri figli, non solo in Lombardia ma anche in altre regioni, prevalentemente del nord Italia.

Questo articolo vuole rappresentare un’analisi dei contenuti in esso riportati e far emergere che il concetto che “Istruzione Famigliare non esiste” non ha basi giuridiche ed è viziato da interpretazioni che tuttavia vengono imposte attraverso circolari e note e non da norme prescrittive. In un clima di “terrorismo” paventando denunce a chi cerca di far valere un proprio diritto in una dialettica pacifica.

Per comprendere ciò che è giuridicamente lecito e ciò che non lo è e rappresenta una mera interpretazione personale è essenziale avere chiaro che esiste una gerarchia delle fonti e ciò che ha valore giuridico prescrittivo per il cittadino, sono solo la Costituzione e le norme primarie.

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, tra le norme primarie fanno parte quelle derivanti da trattati internazionali (e le loro Leggi di ratifica), cui seguono i Regolamenti (con efficacia immediata) e le Direttive (necessitano di una norma di recepimento) Comunitarie Europee. Fonti primarie sono poi le Leggi ordinarie (L), i Decreti del Presidente della Repubblica (DPR), gli Statuti Regionali (per le regioni a statuto ordinario), le Leggi Regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, abbiamo i Regolamenti Parlamentari. Quindi, ultime fonti primarie sono gli atti aventi forza di legge, nell’ordine: Decreti Legge (DL) e Decreti Legislativi (DLgs).

Le norme secondarie, non sono norme prescrittive nel senso in cui lo sono le norme primarie. Le norme secondarie descrivono le primarie (è un enunciato descrittivo, non una norma). E in quanto tali non devono andare in conflitto con la norma primaria. Questa prevale sempre. Le norme secondarie hanno più un valore amministrativo, hanno lo scopo di dare indicazioni alla macchina della pubblica amministrazione per regolare la sua attività interna. Tra questi ci sono i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi e di altri enti pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali). D.M. – Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri), D.P.C.M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.C.I. – Delibera Comitato Interministeriale. Vi è poi la giurisprudenza, in particolare le sentenze di giurisdizioni superiori. Le decisioni dell’Unione europea sono “obbligatorie in tutti i loro elementi” a norma dell’articolo 288, comma 4 del TFUE. Ciononostante, dovendo fare un parallelo con l’ordinamento italiano, non sarebbero vere e proprie fonti del diritto, ma assimilabili agli atti amministrativi della Repubblica italiana, dal momento che rappresentano atti attuativi di dettaglio relativi a leggi europee.

Le fonti terziarie, all’ultimo livello della scala gerarchica, si pongono gli usi e le consuetudini. Circolari, Interpretazioni e Ordinanze.

ANALIZZIAMO I VARI PASSI DI QUESTA NOTA, che rientra nelle fonti terziarie e che quindi non ha alcuna forza di legge.

PRIMA AFFERMAZIONE

Tale affermazione trova la sua base giuridica corretta solo ed esclusivamente se si considera l’Istruzione Parentale e si parte dall’assioma che istruzione parentale ed istruzione famigliare siano la stessa cosa.

Nel sito del MIUR https://miur.gov.it/istruzione-parentale viene così scritto … istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tale affermazione accomuna tutti questi differenti termini. Tuttavia, è un’affermazione che non presenta una sua base giuridica chiara.

Procediamo con l’analisi di questa affermazione.

Nella presente Nota si continua ad utilizzare il termine ISTRUZIONE PARENTALE e riferirsi quindi alla normativa che la regolamenta, il DLgs 62/2017, norma primaria, nel quale questa definizione è contenuta.

Questa norma primaria, quindi di tipo prescrittivo, all’art. 23 dice: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

CORRETTAMENTE CHI E’ IN ISTRUZIONE PARENTALE DOVRA’ SEGUIRE QUANTO PRESCRITTO IN QUESTA NORMA PRIMARIA.

I genitori sono tenuti “hanno l’obbligo” di presentare annualmente la comunicazione al Dirigente Scolastico del territorio di residenza.

Il secondo passo dell’articolo, non è molto chiaro, non vi è un’indicazione precisa e certa di obbligatorietà. Non vi è scritto che gli alunni sono tenuti a sostenere annualmente l’esame. Vi è scritto un generale … “sostengono” … per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni … Questo passo può essere oggetto di differente interpretazione.

Chi lo interpreta come vi fosse un obbligo di esame annuale per tutti i 10 anni di istruzione obbligatoria.

Chi invece interpretato che tale esame è obbligatorio solo quando l’alunno si candida all’esame per l’accesso alla classe successiva.

Detto ciò, concentriamoci sui due termini: Istruzione Famigliare e Istruzione Parentale.

Consiglio l’articolo scritto in merito: Il significato dei termini “Famigliare” e “Parentale” e i conflitti di interpretazione delle norme.

Il termine giuridicamente corretto per definire quel “diritto delle famiglie” di provvedere loro all’istruzione dei propri figli, senza avvalersi del servizio messo a disposizione dallo Stato attraverso l’Istituzione Scolastica che sappiamo essere stato creato per garantire l’istruzione a tutti, anche a chi non se lo può permettere (art.30 e 34 della Costituzione) è “privatamente o personalmente” ed indicato nelle seguenti norme primarie: DLgs 297/1994 e DLgs 76/2005.

Il termine Famigliare, per definire le modalità di istruire privatamente o personalmente, compare per la prima volta nell’articolo 8 comma 4 del DLgs 59/2004 (norma primaria), in cui si cita: “… Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare …”. “QUINDI NON SI PUO’ DIRE CHE “ISTRUZIONE FAMIGLIARE NON ESISTE” è un termine giuridicamente contemplato in una norma primaria in vigore.

Il termine Parentale, compare per la prima volta nel Decreto Ministeriale n. 74/2010 (norma secondaria) inerente l’Anagrafe Nazionale Scolastica ed è riferito ad una prescrizione obbligatoria che impone ai Dirigenti Scolastici, quella di iscrivere i fanciulli all’Anagrafe Nazionale Studenti (art. 2 comma 2).

Dopo il 2010, le Istituzioni iniziano ad utilizzare questo termine “Parentale” sempre più spesso nelle varie circolari e note. Per poi comparire per la prima volta in una norma primaria nel 2017, in particolare all’art. 23 del DLgs 62/2017.

Ricordiamo che oltre al diritto di istruire privatamente i propri figli, la normativa primaria prevede altri diritti/doveri ad esso collegati:

1)         Libertà dell’insegnamento (art. 33 della Costituzione) e autonomia didattica (art. 21 legge 59/1997)

2)         L’obbligo scolastico si espleta o con il conseguimento del diploma di terza media (ora con il conseguimento di un diploma di licenza media superiore o di un diploma professionalizzante: Legge 144/1999 art. 68) o (al quindicesimo anno di età) dimostrando di avere osservato per almeno otto anni (ora 12 anni DLgs 76/2005 art. 1) le norme sull’obbligo scolastico (art. 112 comma 1 del Decreto Legislativo 297/1994).

3)         L’obbligo scolastico si espleta impartendo tale formazione al fine di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore (Legge 296/2006 art.1 c. 622).

Dalla legge 296/2006 che oltre ad essere norma primaria è di rango superiore ai DLgs si evince che non vi è un obbligo annuale di sottoporre i fanciulli ad esami di verifica, ma che l’obbligo è di istruire i propri figli in libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione) e autonomia didattica (art. 21 legge 59/1997) con l’obbiettivo finale di consentire loro di ottenere un titolo (Legge 296/2006 art.1 c. 622) utile al loro inserimento nel mondo lavorativo o comunque di dimostrare il raggiungimento di quelle capacità che un titolo di per sé dimostra (art. 112 comma 1 del Decreto Legislativo 297/1994).

E’ sulla questione di come le istituzioni dovesse mettere in atto il loro obbligo di “vigilanza” sul diritto/dovere costituzionale delle famiglie di istruire i propri figli quando questi venivano istruiti privatamente, personalmente. Sull’argomento vi fu una abbondante elaborazione di norme terziarie, Note e Circolari. La nota n. 777 del 31 gennaio 2006 ne è un chiaro esempio.

Questo problema venne anche affrontato nella Sentenza del Tribunale di Pescara, 24 luglio 2018 che ha prosciolto dall’accusa di non aver ottemperato all’obbligo di istruzione la coppia genitoriale che, prima del 2016, non aveva richiesto l’esame di idoneità per l’accesso alla classe successiva. Tale Sentenza chiarisce che l’inosservanza dell’”obbligo” di sostenere l’esame di idoneità, prescritto da circolari ministeriali, non possa derivare la violazione dell’obbligo scolastico. Il fatto di non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione. Perciò non è reato. L’esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un’idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori. “Di conseguenza, non può trovare applicazione l’art. 731 c.p., che comporterebbe la violazione sia del fondamentale principio di tassatività, sia del suo logico corollario del divieto di analogia in malam partem”. Il giudice mette in luce che non “vi è prova che i genitori siano venuti meno all’obbligo di scolarizzazione nei confronti” della prole. Anzi, il sistema degli elementi prodotti a dimostrazione dell’attività di apprendimento e delle capacità della famiglia, alternativo all’esame, sono stati ritenuti, in questo caso, sufficienti per dimostrare l’ottemperanza genitoriale.

Le uniche prescrizioni giuridiche di detta “vigilanza” riguardavano la verifica che le famiglie assolvessero l’obbligo di comunicazione annuale agli organi competenti, della volontà di istruire privatamente, personalmente i propri figli e di dimostrarne la capacità tecnica od economica (art. 111 comma 2 -del Decreto Legislativo 297/1994 e art.1 comma 4 del Decreto legislativo 76/2005).

La normativa primaria prevede annualmente solo queste verifiche. Prevede inoltre una verifica finale di aver assolto l’obbligo scolastico costituzionale o con l’ottenimento di un titolo (inizialmente con esame di terza media; ora con diploma di licenza media superiore o di un diploma professionalizzante) o nel dimostrare di aver istruito comunque il proprio figlio (art. 112 comma 1 del Decreto Legislativo 297/1994 e Legge 296/2006 art.1 c. 622).

Ritorniamo al termine “Istruzione Parentale”.

Abbiamo visto che questo termine “PARENTALE” viene associato per la prima volta alla generica dicitura “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli” in una fonte secondaria, norme amministrative senza valore di legge prescrittiva per i cittadini, per poi essere ripreso all’interno di una norma primaria per imporre l’obbligatorietà di un esame annuale che non poteva essere direttamente imposto senza violare il diritto Costituzionale della libertà di scelta educativa della famiglia e i punti 1), 2), 3) sopra menzionati.

Il tutto a mio modesto parere per facilitare l’operato delle persone che operano all’interno della pubblica amministrazione, che in questo modo, attraverso l’acquisizione di un “pezzo di carta” risolvono e assolvono al loro ruolo di vigilanza.

Ovviamente a discapito del diritto costituzionale delle famiglie di poter applicare realmente le loro scelte educative, ma che si vedono costrette a riprodurre a casa il modello scolastico per poter assolvere all’esame d’idoneità.

L’AFFERMAZIONE RIPORTATA NELLA NOTA qui sopra, trova smentita nella Legge 296/2006 art.1 c. 622 che oltre ad essere norma primaria è anche di rango superiore ad un Decreto Legislativo.

Inoltre, l’affermazione della necessità di mantenere i fanciulli registrati all’ANS, non trova fondamento in alcuna normativa primaria. Non vi è alcuna norma che obblighi i genitori a registrare i loro figli all’ANS. Questa registrazione è una derivazione contrattuale tra famiglia e scuola, quando quest’ultima si avvale dei servizi dell’Istituzione Scolastica e quindi firma il consenso al trattamento dei dati personali e particolari (Informativa sulla Privacy) per consentire alla scuola di ottemperare ai servizi erogati.

SECONDA AFFERMAZIONE

Tale affermazione trova la sua base giuridica corretta solo ed esclusivamente se si considera l’Istruzione Parentale e si parte dall’assioma che istruzione parentale ed istruzione famigliare siano la stessa cosa.

Procediamo con l’analisi di questa affermazione.

Come vediamo si parla sempre di Istruzione Parentale normata dal DLgs 62/2017 dove all’art.23 viene riportato l’obbligo per i genitori di darne comunicazione annuale alla scuola.

L’obbligo di riportare i dati nell’Anagrafe è a carico degli organi di vigilanza (art. 2 comma 2 del DM 74/2010). In particolare, dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, le quali posseggono le credenziali di accesso. Per esclusione nessun altro responsabile della vigilanza sull’obbligo di istruzione (né i Sindaci, né la Provincia, né gli enti che sottoscrivono i contratti di apprendistato) può accedere alla banca dati.

Tali istituzioni scolastiche registrano nell’ANS, sotto il proprio codice meccanografico sia i fanciulli che fanno richiesta di iscrizione alla scuola in qualità di studenti frequentanti, sia quelli che hanno fatto richiesta alla scuola di istruzione parentale e cioè di essere registrati come studenti non frequentanti. Ambedue sono utenti della scuola.

In ambedue i casi, viene stipulato un “contratto tra le parti” esplicito o implicito. Vi è di fatto una richiesta della famiglia alla scuola di ottenere un servizio. La scuola offre un servizio di istruzione per i fanciulli utenti frequentanti e un servizio di accompagnamento e verifica (esame di idoneità) per i fanciulli utenti non frequentanti (DLgs 62/2017).

La scuola, in virtù del contratto con la famiglia, procede alla registrazione all’ANS e nell’atto della registrazione di tali studenti sotto il proprio codice meccanografico, ne diviene ente “Vigilante”.

Quindi l’istruzione parentale è una modalità in cui la famiglia si avvale di un servizio messo a disposizione dello Stato attraverso l’Istituzione Scolastica, e ciò esclude di fatto che sia una modalità di istruzione privata o personale.

E’ bene ricordare inoltre, che il servizio di verifica attraverso l’esame di idoneità, allo scopo di non far “perdere l’anno scolastico” nasce come opportunità per quei fanciulli che, pur volendo avvalersi del servizio scolastico istituzionale, a causa di gravi problemi di salute o famigliari erano impossibilitati a frequentare il monte ore obbligatorio.

E’ bene puntualizzare anche il differente significato dei termini registrazione ed iscrizione

La registrazione è quella procedura che permette al sistema di riconoscere l’utente permettergli l’accesso ad alcuni servizi base. L’iscrizione permette di ottenere tutti i servizi erogati. L’iscrizione non si perfeziona senza che prima vi sia una registrazione.

Nell’Istruzione Famigliare, termine che abbiamo visto sopra essere giuridicamente corretto (quella prevista dall’art 30 della Costituzione e ben definita nell’art. 111 comma 2 del DLgs 76/2005: i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato”) e quindi modalità di istruire permessa dalla legge, non prevede di fare comunicazione/richiesta alla scuola, ma solo comunicazione/disposizione al Sindaco di residenza. Infatti, proprio in coerenza del fatto che queste famiglie non si avvalgono dei servizi messi a disposizione dello Stato attraverso l’Istituzione Scolastica (art. 30 e 34 della Costituzione), in qualità di fanciulli non iscritti/registrati alla scuola ne devono dare comunicazione al solo Sindaco. Così come previsto nel Decreto legislativo 76/2005 all’art.1 c.2 “alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione […] provvedono a) il COMUNE, ove hanno residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell’istituzione scolastica […] presso la quale siano ISCRITTI o abbiano fatto RICHIESTA di ISCRIZIONE […].

Tali fanciulli quindi, non essendo utenti della scuola, ricadono sotto la vigilanza del solo Sindaco.

Continuando nell’analisi è importante puntualizzare che non vi è alcuna legge primaria che avvalli l’obbligo delle famiglie a che i propri figli siano registrati in questo Registro Anagrafico “tout cure”. Tale registrazione può avvenire solo se le famiglie hanno stipulino un contratto con la scuola di erogazione di servizi e quindi danno consenso alla stessa di trattare i dati personali per dare seguito al contratto stesso.

Acconsentire al trattamento dei propri dati può avvenire sia apponendo la propria firma all’atto dell’iscrizione all’istituzione scolastica sullo specifico modulo ma anche solo attraverso una comunicazione di richiesta/disposizione di servizio, come avviene nel caso di disposizione di “istruzione parentale”.

Apporre la firma al consenso al trattamento dei dati personali e particolari avviene ogni qualvolta ci sia un “contratto tra le parti”. Ogniqualvolta ci sia un contratto tra le parti, il trattamento dei dati personali può essere effettuato anche senza consenso, in quanto il contratto per poter essere messo in atto necessita di poter gestire i dati personali e particolati (Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1655).

QUINDI AFFERMARE CHE I FANCIULLI DEBBANO ESSERE REGISTRATI AL SIDI PUO VALERE SOLO PER I FANCIULLI IN ISTRUZIONE PARENTALE, E NON PER QUELLI IN ISTRUZIONE FAMIGLIARE. E NEGARE IL DIRITTO ALLA DISISCRIZIONE NON SOLO DALLA FREQUENZA MA DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER AVVALERSI DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE PREVISTO E CHE VA SOTTO IL TERMINE DI ISTRUZIONE FAMIGLIARE SI CONFIGURA COME UN ILLECITO E PUO’ DIVENIRE UN REATO PENALE. E RIBADISCO, IL TERMINE FAMIGLIARE E’ UN TERMINE UTILIZZATO DAL LEGISLATORE IN NORMATIVE PRIMNARIE, QUINDI CON UN SIGNIFICATO GIURIDICO BEN PRECISO E VALIDO.

Il gestire dati personali e particolari senza aver raccolto il consenso o senza che vi sia un contratto tra le parti è un illecito o un reato. E’ un illecito o un reato anche continuare a gestire dati personali e particolari quando è stato revocato il consenso al trattamento e revocato il contratto tra le parti.

L’art. 15 del Codice della Privacy richiama in tutto e per tutto la disciplina civilistica in materia di risarcimento del danno da illecito (art. 2050 c.c., assimilando la disciplina del trattamento dei dati personali a quella dello svolgimento di attività pericolose). Tale disciplina riconosce in capo al soggetto leso il diritto al risarcimento a prescindere dalla volontarietà del comportamento illecito, ovvero per il solo fatto di aver subito un danno. Attenzione quindi. Spetta al titolare del trattamento dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, che si è quindi verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, si configura una responsabilità civile in caso di omessa o inidonea informativa all’interessato, trattamento in assenza di consenso, cessione dei dati in violazione delle norme, omessa o incompleta notificazione al garante, omessa informazione o esibizione di documenti richiesti al Garante.

Gli illeciti penali invece sono previsti dagli articoli 167-172 del Codice della Privacy. In particolare, è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi, il trattamento illecito di dati personali (ovvero in violazione del Codice della Privacy) da cui derivi nocumento al titolare degli stessi, ovvero con la reclusione da 6 a 24 mesi, la comunicazione o diffusione di dati illecitamente trattati, indipendentemente dal potenziale danno che derivi a terzi. Entrambe le fattispecie di reato presuppongono il dolo specifico nonché un preventivo trattamento dei dati personali, effettuato però in violazione delle disposizioni contenute negli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130 del Codice della Privacy.

Inoltre, è bene puntualizzare che nelle Informative del MIUR e delle Scuole, non vi è alcuna menzione specifica sull’impossibilità alla revoca al trattamento, alla cancellazione o alla portabilità dei dati. Ciò che non è esplicitato non è consentito. Vedasi la normativa sulla Privacy.

La normativa primaria che chiarisce il dettaglio dei passaggi collegati alla registrazione all’ANS è il Decreto Legislativo 297/1994.

art. 114 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico: c1) Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico (li preleva dall’anagrafe di residenza), con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. c2). Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole (e quindi registrati nell’ANS) al fine di accertare chi siano gli inadempienti. … c3) L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese. c4) Trascorso il mese dall’affissione il Sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. c5). Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi … il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale …”

TERZA AFFERMAZIONE

Anche questa affermazione trova conforto solo nel caso in cui la famiglia decida di fare istruzione parentale. Il che significa che richiede un supporto di accompagnamento e di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica.

Di fatto decidere di fare istruzione parentale significa certamente avvalersi del diritto di istruire direttamente i propri figli e quindi di non farli frequentare la scuola, ma comporta un percorso didattico-pedagogico che deve essere strutturato nei modi e nei tempi con l’obiettivo finale dell’esame di idoneità. E non permette di fatto di strutturare un progetto calibrato sul fanciullo e sull’emersione dei suoi talenti ed interessi rispettandone tempi e peculiarità.

Di fatto viene leso il diritto alla libertà dell’insegnamento (art. 33 della Costituzione) e all’autonomia didattica (art. 21 legge 59/1997).

QUARTA AFFERMAZIONE

Tale affermazione è giuridicamente corretta e si esplica attraverso un’autodichiarazione dei genitori nella forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, dove gli stessi dichiarano di essere consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del c.p., secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000.

Le autorità, quindi, possono solo recepire tale dichiarazione e, solo in caso di sospetto comprovato di dichiarazione mendace, procedere nelle forme giuridiche permesse, richiedere la prova di quanto dichiarato.

Accade invece molto spesso, che gli enti travalichino il loro “potere” andando a richiedere documenti ed informazioni che invadono non solo la privacy famigliare ma anche quella di terze parti, senza oltretutto motivare giustamente e in modo legalmente corretto tali richieste.

QUINTA AFFERMAZIONE

Anche questa affermazione trova la sua base giuridica corretta solo ed esclusivamente se si considera l’Istruzione Parentale e si parte dall’assioma che istruzione parentale ed istruzione famigliare siano la stessa cosa.

Inoltre, riprende quanto riportato in Note e Circolari dal 2010 al 2017, in cui veniva proposto una differenziazione nell’esame di idoneità tra chi si avvaleva di scuole private non paritarie, ma registrate nei Registri Regionali quali Associazioni con oggetto di “istruzione scolastica” e chi impartiva un’istruzione privata e personale non in questa forma giuridica.

Ribadisco ancora che trattasi di Note e Circolari, non di leggi prescrittive. Quindi senza alcun valore legale.

SESTA AFFERMAZIONE

Questa affermazione risulta essere a mio avviso di una GRAVITA’ ESTREMA.

Sottende innanzitutto una visione sociale in cui il ruolo delle istituzioni perde la natura che dovrebbe avere, quello di essere al “SERVIZIO DEL POPOLO”. Il popolo da mandato alle Istituzioni di gestire il bene pubblico nell’interesse del popolo stesso e come un “buon padre di famiglia” e per questo mandato conferito, il popolo attraverso il meccanismo delle tasse, paga la “macchina pubblica”.

Sottende invece una sorta di REGIME DI CONTROLLO COERCITIVO, che pone il suo agire più in forza di AUTORITA’ che di LEGGE.

Il ribadire che solo le famiglie che si avvalgono di scuole non paritarie non debbano essere segnalate, mente quelle che istruiscono direttamente i propri figli o si organizzano in modalità diverse, DEBBONO ESSERE PERSEGUITI. Io personalmente non trovo alcun riscontro in nessuna delle normative primarie che regolamentano il settore dell’istruzione obbligatoria in cui questo sia previsto. Per questo reputo che questa affermazione di una GRAVITA’ ESTREMA, è un incitamento all’abuso di potere su basi discriminatorie.

SETTIMA AFFERMAZIONE

Anche per questa affermazione non posso che continuare a ribadire che il termine “famigliare” è utilizzato dal legislatore in modo chiaro per definire il diritto/dovere di istruire privatamente o personalmente i propri figli.

RIBADISCO CHE LE INTERPRETAZIONI NON FANNO LEGGE, E CHE QUALUNQUE AFFERMAZIONE CHE PROVENGA DA QUALSIASI AUTORITA’, NON FA LEGGE.

OGNI AFFERMAZIONE DEVE TROVARE CONFERMA IN UNA LEGGE PRIMARIA E RISPETTARE LA GERARCHIA DELLE FONTI.

E L’AGIRE IN FORZA DI AUTORITA’ E NON IN FORZA DI LEGGE presuppone il trovarsi in uno Stato di tipo totalitario. L’Italia ci è già passata, ma la storia a volte non insegna e ripete gli errori del passato.

OTTAVA AFFERMAZIONE

L’istruzione svolta dai genitori, che regolarmente ne fanno comunicazione annuale al Sindaco, dimostrandone le capacità tecniche od economiche e verificata agli organi Vigilanti, il Sindaco per i fanciulli “non iscritti alle istituzioni scolastiche”, non può essere considerata un’inadempienza all’obbligo costituzionale della formazione dei fanciulli.

Sarebbe a mio avviso più “produttivo” che le Istituzioni in generale e quelle Scolastiche in particolare si chiedano come mai sempre più famiglie decidono di allontanarsi. Come mai la fiducia nelle istituzioni stia calando sempre di più. Chi esce dalla scuola lo fa per motivi correlati alle proprie convinzioni etiche e morali che non trovano più riscontro in quanto proposto dalle Istituzioni Scolastiche. E lo fanno sobbarcandosi di costi e impegno aggiuntivo, non certo per comodità o leggerezza, il tutto per proteggere la loro visione di “mondo” che vogliono per i loro figli.

L’additare queste famiglie come “famiglie da perseguire” non può essere che visto come atto riprovevole oltre che illecito.

Non è certo imponendo la propria Autorità in modo coercitivo, e non l’Autorevolezza e la Legalità che permette un processo di evoluzione e di risoluzione delle problematiche e un vivere nella pace e nel rispetto delle diversità culturali, ideologiche, religiose, politiche ecc. Solo i regimi totalitari impongono con la forza la propria visione di educazione che più che educazione è condizionamento propagandistico di un pensiero “unico” a favore del “potere”.

Si fa presente che sono già stati depositati dei ricorsi al TAR, proprio in Lombardia, su questa questione, e che se veramente l’Avvocatura dello Stato avesse avuto l’intenzione di chiarire questa cosa, avrebbe ben potuto accogliere l’urgenza dei casi, invece che rimandarla e far procedere le Regioni con note e circolari siffatte.

Intanto le famiglie sono sottoposte ad abusi, con segnalazioni ai vari TDM che ovviamente non si possono pronunciare sui termini giuridici, ma prendono in esame solo “il benessere del fanciullo”.

E qui si apre il mondo della soggettività e del pregiudizio che attanaglia la valutazione svolta dagli assistenti sociali / psicologi e dai Pubblici Ministeri.

Non dico che questo sistema di verifica e di controllo non abbia la sua ragion d’essere e la sua importanza. Dico solo che il rischio di “deviazioni pericolose” è dietro l’angolo. Il caso “Bibbiano” ha fatto storia e i casi analoghi sul territorio italiano, che passano in silenzio e in spregio alla legalità, sono veramente numerosi.

Non da ultimo, quanto accaduto in Trentino Alto Adige, in cui, vi sono sentenze di primo grado in cui, a famiglie di tutto rispetto, con figli che hanno svolto esame di idoneità brillantemente superati è stato prescritto l’obbligo di ritornare a scuola in presenza allo slogan “SOCIALITA”. Non considerando che la “socialità” in questi due ultimi anni di pandemia si è ridotta per tutti, e non è dovuta certo a negligenza delle famiglie ma a prescrizioni emanate dal “Governo” che molti giuristi affermano essere state oltretutto “incostituzionali” e senza base scientifica. E che nelle stesse scuole la socialità è stata “negata” a causa di tutte le regole comportamentali imposte.

IN CONCLUSIONE

Quanto riportato in questa nota, che in quanto nota sappiamo non avere alcun valore legale, parte da un presupposto FALSO e cioè che il termine Famigliare dal punto di vista giuridico non esista. Abbiamo visto che il legislatore in una normativa primaria e quindi a valore prescrittivo, utilizza il termine “Famigliare” correlandolo chiaramente a quella modalità di istruire privatamente e personalmente i propri figli (all’articolo 8 comma 4 del DLgs 59/2004).

Lo stesso legislatore inoltre, non chiarisce attraverso un atto giuridicamente valido, cosa si intenda con “Parentale”. Tale termine è descritto in un Decreto Ministeriale e compare in una norma primaria solo successivamente, nella titolazione dell’art.23 del DLgs. 62/2017 in cui sono indicate delle prescrizioni, ma non vi è alcuna definizione di cosa si intenda con questo termine.

Tale nota inoltre parte dal presupposto che istruzione Famigliare e istruzione Parentale siano la stessa cosa. E che quindi in ambedue i casi va applicato il DLgs 62/2017. Decreto Legge che, se le due modalità di istruzione fossero la stessa cosa, confliggerebbe con una norma primaria di rango superiore, la Legge 296/2006 art.1 c. 622 che dice: “L’ISTRUZIONE impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore […]”. Il termine CONSENTIRE non significa certo OBBLIGO.

Nessuna delle Istituzioni Scolastiche ha mai confutato l’impianto giuridico che sottende l’Istruzione Famigliare o dimostrato la sua non liceità. Tutte hanno sempre ripetuto che i due termini “Parentale e Famigliare” indicano la stessa cosa, senza peraltro indicarne norme di riferimento e che l’Istruzione Famigliare non esiste.

Alla luce di ciò, posso solo dire che di fronte alle affermazioni di tale Nota 22777 del 14/10/2021 – del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alle modalità con le quali le Istituzioni si stanno muovendo “in forza di Autorità e non di Legge” mi convinco sempre di più del fatto che ci Troviamo di fronte ad un REGIME TOTALITARIO e che l’Italia, che ci è già passata, non ha imparato niente dalla storia. E che le azioni di “OPPOSIZIONE” che molti stanno mettendo in atto, sono la via principe per non farci cadere ancora di più NEL DEGRADO GIURIDICO in cui siamo caduti.