Decreto 83/2022 Corte di Appello di Trento – sez. Minori di Bolzano

Corte D’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – Sezione Minori – Decreto n. cronol.  del 83/2022 del 07/06/22.

Risulta opportuno segnalare il Decreto n. cronol. 83/2022 emesso dalla Corte di Appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano –Sezione Minori il 07/06/22 a conclusione del procedimento rubricato al n. 19/22 VG.

In detta sede la Corte di Appello è stata chiamata a giudicare, quale giudice del secondo grado, un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Breve excursus storico

Il PM chiedeva con ricorso ex. 333 cc una verifica urgente della condotta dei genitori, a suo parere pregiudizievole dei minori alla luce della scelta operata dalla famiglia di Istruzione familiare, soprattutto in relazione al diniego che avrebbero operato in relazione all’Esame di fine anno.

Ne discendeva il giudizio di primo grado, nel quale il Tribunale per i Minorenni di Bolzano emetteva il decreto di comparizione dei genitori e dei figli minori per l’udienza del 25.01.2022.

Ivi i genitori si impegnavano ad iscrivere i figli all’esame di idoneità di fine anno, nei termini di legge.

Veniva emesso il Decreto n. 26/22 Cron. 272/22 con il quale si concludeva la causa e in esso veniva imposto ai genitori di iscrivere obbligatoriamente i minori in una scuola in presenza.

Detto provvedimento di primo grado veniva impugnato dalla scrivente con un Reclamo alla Corte d’Appello sopra indicata, per due ordini di motivi:

Primo motivo: VIZIO DI ULTRA PETIZIONE

In sostanza il P.M. che aveva formalizzato il ricorso ex art. 333 cc nulla diceva in merito all’obbligo dei minori di rientrare in una scuola Pubblica e/o Privata in presenza. Ma i giudici del Tribunale per i Minorenni di Bolzano nel provvedimento conclusivo inserivano la detta prescrizione.

Si evince chiaramente che i giudici si sono pronunciati oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio.

Secondo motivo: VIOLAZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI-TRAVALICAMENTO DI POTERE – INGERENZA INGIUSTIFICATA SULLA SCELTA FORMATIVA DEI MINORI

Detto secondo motivo entrava nel merito della scelta formativa dei genitori di Istruzione Famigliare prima e di quella Parentale dopo, o meglio in itinere all’esito della scelta di formalizzare l’esame di fine anno.

Ebbene, il Reclamo veniva accolto e ritenuto fondato per il primo motivo (Vizio di Ultra Petizione), mentre il secondo motivo veniva ritenuto assorbente.

Trattasi di una sentenza molto significativa, sicuramente la prima nel settore, che segna un importante spartiacque nella annosa questione delle scelte formative operate dai genitori per i propri figli, diverse da quelle ordinarie, ovvero l’Istruzione Parentela e l’Istruzione Famigliare.

Questa pronuncia, benchè, mio malgrado, non sia entrata nel merito del sindacato di tale scelta ad opera di un Tribunale per i Minorenni, ha per lo meno limitato l’ingerenza ultra petita dei giudici di primo grado.

Avv. Anna Olivieri

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