COSTITUZIONE ITALIANA
art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”
art. 33 “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti senza oneri per lo stato”
art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso“.
NORMATIVE DI PRIMO LIVELLO
Legge 296/2006 art.1 c. 622 “L’ISTRUZIONE impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore […]
Legge 59/1997 art.21 c.9 “l’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale […]
Decreto Legislativo 297/1994
art. 111 c.2 – “i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrarne di avere la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alle competenti autorità”
art. 112 c.1 – “Adempimento dell’obbligo scolastico: Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.
art. 113 c.1- “rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori”.
art. 114 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico: c1) Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. c2). Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. … c3) L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese. c4) Trascorso il mese dall’affissione il Sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. c5). Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi … il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale …”
art.192 c.1 “gli alunni accedono alle classi successive … per scrutini di promozione …. per coloro che non provengono da istituti e scuole statali l’accesso alle classi successive avviene per esame di idoneità”
Decreto legislativo 76/2005
art.1 c.4 “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di avere la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alle competenti autorità, che provvede agli opportuni controlli”
art. 5 c.1 “responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative”
c.2 “alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione […] provvedono a) il COMUNE, ove hanno residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell’istituzione scolastica […] presso la quale siano ISCRITTI o abbiano fatto RICHIESTA di ISCRIZIONE […]
DLgs 62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 23 – Istruzione parentale
In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
NORMATIVE DI SECONDO LIVELLO
Decreto Ministeriale n. 489 13.12.2001, art.2 c.1 “alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il Sindaco, o suo delegato, del comune ove hanno residenza i giovani […]; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie […] presso le quali sono iscritti, ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione …”
Decreto Ministeriale n. 74/2010 Anagrafe Nazionale degli Studenti
Articolo 2
Comunicazioni all’Anagrafe nazionale degli studenti
- Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all’Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni:
- dati anagrafici;
- codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l’Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;
- dati relativi al percorso scolastico individuati nell’allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.
- I soggetti, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all’Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.
Decreto Ministeriale 862.2016 Anagrafe Nazionale degli Studenti
Decreto Ministeriale 692.2017 Anagrafe Nazionale degli Studenti
Art.2, comma 2. I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono tenuti a fornire all’Anagrafe i dati di cui al comma 1, lettere a) e b) nel caso di studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale, ovvero di frequenza presso scuole non paritarie o presso strutture scolastiche organizzate.
NORMATIVE DI TERZO LIVELLO
Nota 1147, 7/02/2006 dove si parla di Istruzione Familiare o paterna:
“Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all’istruzione privata o familiare per l’assolvimento legittimo del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l’esercizio del diritto l’unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica.
La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati all’unico fine di fornire indicazioni operative per evitare comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777 citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del 20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.
Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l’istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. E’ del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall’ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell’esame di idoneità stesso. A maggior ragione l’esame di idoneità si rende obbligatorio nell’ipotesi in cui l’alunno voglia rientrare nell’ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria.
Si resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore necessità.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuo”
Nota MIUR prot. N.5371 del 23/04/2014, l’obbligatorietà dell’esame di idoneità e di fine ciclo, non trova alcun sostegno giuridico, ma è evidente che sia correlato solo alla difficoltà di verifica delle competenze tecniche o economiche. Quindi più che un obbligo di legge è una facilitazione interna che viene fatta passare come obbligo.
[…] “Essendo ovvio che la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad “esami” per verificare che siano capaci di insegnare ai propri figli, la Nota Ministeriale citata indica come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento. Pertanto la Nota citata specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti,” […]
Circolare Ministeriale n 35 del 26/03/2010 (parentale)
In tale circolare si introduce l’obbligatorietà dell’esame annuale per i frequentanti scuole non statali e non paritarie e per i bambini/ragazzi in istruzione parentale.
In questa circolare il MIUR suddivide l’obbligo ad adempiere in tre categorie:
All’obbligo si adempie:
– frequentando scuole statali o scuole paritarie (abilitate, in quanto tali, al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato);
– frequentando scuole non statali e non paritarie (art. 1bis legge 3 febbraio 2006, n. 27; D.M. 10 ottobre 2009, n. 82). In tal caso, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l’assolvimento del diritto-dovere di cui al citato decreto legislativo n. 76/2005, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che si sono avvalsi di tale facoltà, devono produrre, al termine di ciascun anno scolastico (ad eccezione dell’anno terminale della scuola primaria), ad una delle scuole statali del territorio di residenza, una dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445: dichiarazione sostitutiva di certificazione) di avvenuta, regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e classe);
– con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all’istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
Circolare Ministeriale n. 101 Roma, 30 dicembre 2010.
“b) Modalità di assolvimento
L’obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.”
Circolare Ministeriale n 110 del 29/12/2011 (familiare)
In questa circolare il MIUR parla di istruzione familiare ed inoltre contraddice la circolare precedente riferite alle modalità di assolvimento dell’obbligo.
L’obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.
Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Circolare Ministeriale n 4891 9 luglio 2018 “i dirigenti provvedono a detta vigilanza nei confronti degli iscritti […] fermo restando i compiti delle autorità comunali […]
Sentenza del Tribunale di Pescara, 24 luglio 2018
Quest’ultima ha prosciolto dall’accusa di non aver ottemperato all’obbligo di istruzione la coppia genitoriale che, prima del 2016, non aveva richiesto l’esame di idoneità per l’accesso alla classe successiva. L’inosservanza dell’”obbligo” di sostenere l’esame di idoneità, prescritto da circolari ministeriali, non possa derivare la violazione dell’obbligo scolastico. Il fatto di non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione. Perciò non è reato. L’esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un’idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori. “Di conseguenza, non può trovare applicazione l’art. 731 c.p., che comporterebbe la violazione sia del fondamentale principio di tassatività, sia del suo logico corollario del divieto di analogia in malam partem”.
Il giudice mette in luce che non “vi è prova che i genitori siano venuti meno all’obbligo di scolarizzazione nei confronti” della prole.
Anzi, il sistema degli elementi prodotti a dimostrazione dell’attività di apprendimento e delle capacità della famiglia, alternativo all’esame, sono stati ritenuti, in questo caso, sufficienti per dimostrare l’ottemperanza genitoriale.

