Su un mio ricorso il n. 24587/2022 si è espressa con ordinanza n. 23802/23 la Suprema Corte di Cassazione (data pubblicazione 04/08/23)
L’unico Motivo del ricorso era il seguente:
Veggasi stralcio:
“MOTIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO DEGLI ARTT. Art. 30 della Costituzione italiana; Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2; Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art.23, art. 336 c.p.c.: IN RELAZIONE ALL’ART. 360, 1 CO., N. 3 C.P.C. IN ORDINE ALL’ERRONEITÀ DELLA PERMANENZA DI UN OBBLIGO DI CONTROLLO DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI IN MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO.
Orbene posto che il provvedimento impugnato veniva parzialmente accolto in relazione alla scelta formativa operata dai ricorrenti di avvalersi dell’Istruzione Parentele.
Si premette che, nel nostro ordinamento non esiste un OBBLIGO all’ISCRIZIONE SCOLASTICA ma vi è solo un OBBLIGO ALL’ISTRUZIONE.
L’istituto in esame trova disciplina in diverse fonti, a partire dalla Costituzione italiana, di seguito indicate:
Art. 30 della Costituzione italiana: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli”;
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2;
Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che fissa l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni;
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art.23, che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
(…) Orbene, il Tribunale per i Minorenni non aveva alcuna competenza volta a sindacare la scelta formativa operata dai genitori di istruzione Parentale /Familiare, imponendo la prescrizione del rientro nella scuola statale. Indi per cui il provvedimento emesso in sede di reclamo accoglieva (parzialmente) le predette considerazioni revocando le statuizioni del Tribunale per i Minorenni.
Tuttavia ne faceva permanere gli effetti attraverso il permanere del provvedimento ad esso collegato dell’obbligo di controllo da parte degli assistenti sociali.
Tale obbligo di controllo genera un profondo stress sulla famiglia che lo subisce e allo status quo è totalmente illegittimo se visto in rapporto alla liceità della condotta accertata ovvero la scelta di avvalersi dell’istruzione Parentale.
Infatti tutte le famiglie che si avvalgono di questo tipo di istruzione non sono MAI soggette ad un tale obbligo di controllo, appunto perché vi è il Dirigente Scolastico e/o il sindaco del Comune di residenza che assolvono ad un onere di vigilanza in caso di mancato ottemperamento delle statuizioni legislative e /o Provinciali (esami di fine anno-deposito della domanda-colloqui ecc.) .
De facto con un tale provvedimento vi è una violazione palese del principio fissato dall’art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione ad essa collegate.
Cass. 18 luglio 2005, n. 15112; conforme Cass. 5 giugno 2007, n. 13059; App. Firenze, 17 novembre 2011; Trib. Foggia, 28 gennaio 2011.
Ex plurimus:
Il procedimento al quale venivano sottoposti i ricorrenti presupponeva la commissione nei confronti della minore di una condotta gravemente pregiudizievole per la medesima, la quale si sarebbe verificata qualora i genitori avessero posto in essere condotte violative e/o trascuranti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale oppure abusanti.
Orbene, dall’istruttoria non vi è in atti alcuna prova di condotte abusanti e nè tantomeno pregiudizievoli per la minore.
Si aggiunga poi che l’unica potenzialmente ritenuta tale dal P.M. veniva ottemperata. (esame di fine anno)
Non si comprende come ad oggi la Corte di Appello abbia potuto attuare un provvedimento così invasivo della sfera di competenza dei genitori, per altro limitativo del poter di esercitare una libera scelta totalmente nella legalità. “
Orbene la Cassazione ACCOGLIEVA il ricorso affermando il seguente principio di diritto: “ IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SUI FIGLI MINORI, LA LEGGE CONSENTE AI GENITORI DI SCEGLIERE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA LORO ISTRUZIONE, SENZA CHE I MEDESIMI FREQUENTINO ISTITUTI SCOLASTICI, MA SOTTO IL CONTROLLO DELLE AUTORITA’ COMPETENTI E NELL’EFFETTIVO RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE CHE, QUANDO SONO ASSICURATE, NON TOLLERANO MISURE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE ( nella specie, il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi) , giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore , che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito.”
La sentenza impugnata idi per cui veniva Cassata con rinvio.
Questa può essere considerato il primo provvedimento giurisprudenziale che fa chiarezza, da una parte, sulla liceità della scelta formativa operata dai genitori di avvalersi dell’Istruzione Parentale e dall’altra pone un freno alle ingerenze da parte dei Tribunali Per I Minorenni che devono rispettare la scelta operata dai genitori senza porre limiti alla stessa ove effettuata nel rispetto della normativa vigente.
Avv. Anna Olivieri

