Parla l’avvocato – istruzione famigliare e parentale, una breve introduzione

ISTRUZIONE PARENTALE

L’istituto giuridico dell’istruzione parentale è normato tra l’altro dall’art. 23 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Questo prevede che: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

La comunicazione preventiva annuale è obbligatoria e va presentata al dirigente scolastico del territorio di residenza.

L’esame di idoneità è previsto espressamente per legge, per cui l’illegittimità lamentata con riferimento alla difformità di trattamento rispetto agli studenti che, frequentando l’ordinario percorso scolastico, non sono sottoposti annualmente a tale verifica di idoneità dovrebbe necessariamente passare per una previa pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa di cui l’esame costituisce mera esecuzione (TAR del Lazio, Sentenza n. 11110/21 del 29 ottobre 2021, avrebbe dichiarato che l’esame di idoneità per i giovani in istruzione parentale è legittimo, in quanto previsto dalla legge. La sentenza segnalerebbe inoltre che l’indicazione ultima relativa ad un eventuale aspetto discriminatorio di detto esame spetta alla Corte costituzionale).

ISTRUZIONE FAMIGLIARE

L’istruzione famigliare è definita sia come termine che come possibilità di percorso di istruzione dal legislatore: “Art. 30, Art. 33 Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana / Art. 147 del Codice Civile / Legge 296/2006 / Legge 59/1997 / Legge n. 53, 28 marzo 2003 / Testo Unico del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 / Decreto Legislativo 297/1994 / Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005

Gli esami di idoneità sono obbligatori solo se il bambino/ragazzo desidera formalizzare la carriera scolastica oppure desidera rientrare nel sistema scolastico pubblico o paritario.

Orbene, alla luce di questi riferimenti normativi, va analizzato l’aspetto riferito all’esame di idoneità.

L’esame di idoneità per gli homeschooler nell’Istruzione Familiare, se non richiesto dalla famiglia nell’ambito della sua progettualità e se non finalizzato al rientro nel percorso scolastico, non può essere imposto rectius nessuno norma lo impone.

Ove l’istituto scolastico travalichi questo aspetto attua una violazione sia del diritto costituzionale garantito della libertà di insegnamento sia dei riferimenti normativi nazionali per il curriculum scolastico, che individua la necessità di una coerenza fra percorso di istruzione e valutazione, fondato sulla centralità della persona, in tutte le fasi del processo di apprendimento.

Inoltre la mancata evasione della richiesta di ritiro dalla iscrizione scolastica nonché la cancellazione dei dati personali e particolari dei minori dall’anagrafica scolastica costituisce una violazione gravissima dei diritti costituzionalmente garantiti.

Normativamente parlando i genitori hanno solo l’obbligo di dichiarare annualmente la loro intenzione di istruire loro i propri figli agli organi competenti, in questo caso al Sindaco del Comune di residenza.

La dichiarazione alla scuola sull’intenzione di istruire loro i propri figli, avviene solo nel caso in cui essi siano stati precedentemente iscritti ad essa, assieme alla disposizione di disiscrizione, di revoca al trattamento dei dati e di portabilità degli stessi.

La scuola ha l’obbligo di accogliere la loro dichiarazione e segnalare la scelta di avvalersi dell’istituto dell’istruzione famigliare al Sindaco (art. 114 del DLgs 297/1994) e procedere alla cancellazione dall’anagrafe studentesca così come previsto nei diritti degli interessati ben formulati nell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali in quanto viene meno la base giuridica e le finalità del trattamento quale è l’erogazione del Servizio a suo tempo richiesto. Di contro il Sindaco (art. 114 comma 5 del DLgs 297/1994) ove la famiglia non provi di procurare altrimenti l’istruzione agli obbligati o non giustifichi con motivi di salute o con altri impedimenti gravi l’assenza dei fanciulli o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

Ad abundatiam

Questa palese omonimia, operata dall’Istituto Scolastico tende ad introdurre uno travisamento concettuale e legislativo insostenibile, in quanto ingiustificatamente si ridisegnano assetti civili dichiarati nelle carte fondamentali di carattere universale, nella carta costituzionale, nelle leggi nazionali e nella legge provinciale.

I genitori hanno il dovere ed il diritto di scegliere, con responsabilità e libertà, i percorsi di educazione ed apprendimento più opportuni, art.30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei geni-tori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che ne siano assolti i loro compiti.”

Il senso di questo articolo, che i legislatori hanno voluto indicare, è quello del ruolo della fami-glia nella costruzione di una civiltà libera ed aperta.

Il loro agire trova piena legittimità anche nell’ambito del dettato dell’art. 33 della stessa: “Le arti e le scienze sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica individua le linee generali … E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole ….”

Si leggano in correlazione sia l’art. 29 che il 31 e il 118 della medesima carta.

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale …

Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi ….

Nei termini, poi confermati anche dall’art. 118 della Carta costituzionale, si definiscono i ruoli ed i rapporti tra l’istituzione famiglia, come fondante in quanto derivante dalla natura, e l’istituzione Stato come ente necessario alla coesione sociale ed alla perequazione delle disuguaglianze.

Art.118 ….Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per loro svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Non dovrebbe sussistere il minimo dubbio sul fatto che le educazioni e l’istruzione/apprendimento siano tra le principali attività di interesse generale per una comunità.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949:

Art. 26:

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959:

Principio settimo:

Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

Art. 18

1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzi-tutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Appare oltremodo chiaro come la scelta dei genitori non sia sindacabile;

La scolarizzazione comporta l’adesione alla regolamentazione dei servizi scolastici: l’obbligo di frequenza delle lezioni per una quantità sufficiente e necessaria perché l’anno scolastico possa essere considerato valido, l’acquisizione di un serie di valutazioni tali da consentire giudizi di idoneità e così via.

Ovviamente frequenze, assenze, valutazioni, sono atti pubblici ufficiali che certificano la regolarità del percorso.

L’istruzione Familiare è un approccio all’ istruzione previsto dall’ordinamento italiano, che pone in capo ai genitori il dovere ed il diritto di istruire i figli. Le possibilità praticabili sono riconducibili ad una o all’altra delle suddette categorie, ovvero i genitori hanno il diritto di scegliere se mandare i figli a scuola, a quella pubblica o a quella privata, oppure se provvedere “direttamente” attivando l’istruzione Familiare.

La scuola in questo caso si pone al servizio dell’amministrazione come presidio di vigilanza sul dovere/diritto dei genitori di istruire i figli. Questo compito viene svolto in sinergia con l’amministrazione comunale.

Se dal punto di vista amministrativo, non può esservi compresenza di due status alternativi, scolarizzazione ed istruzione Familiare, rispetto ad una visione collocata in una logica generale, le due realtà possono e dovrebbero trovare momenti di intersezione proficui.

Prima in ambito concettuale e poi nell’alveo costituzionale ed ordinamentale, servizi scolastici e famiglie in istruzione Familiare dovrebbero concorrere nella direzione della migliore educazione ed istruzione delle giovani generazioni.

Il sistema dei servizi per l’istruzione è chiamato ad essere un catalizzatore ed un erogatore di prestazioni nei confronti dei soggetti sociali che sostanziano il “territorio”.

Il MIUR, quindi lo Stato, si è espresso con la massima chiarezza sul tema:

“La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione), in “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012. Capitolo “CULTURA SCUOLA PERSONA”.

Si riconosce qui il ruolo relativo dei vari soggetti che compongono il “territorio”, ed in quanto caratterizzati da tale connotato sono tenuti ad interagire ed a referenziarsi vicendevolmente per vitalizzare quello che si configura come un vero “sistema dell’istruzione e delle educazioni”.

In questo sistema i ruoli sono salvaguardati e conformi di volta in volta all’imprinting culturale che la Comunità esprime e dove comunque vige il rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno.

A consolidamento di tale impostazione si pone anche l’Art. 118 della Costituzione che chiama ad un rapporto di sussidiarietà cittadini e servizi istituzionali: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

Concludendo

Coloro che praticano l’Istruzione Familiare si appoggiano spesso a tutor, a gruppi di genitori in mutuo aiuto, a corsi specifici e via dicendo; alcuni stili educativi si fondano sul contatto con la natura, la cooperazione tra compagni di studio e il confronto con il territorio. Non è quindi lecito presumere che l’impatto delle attuali privazioni sulla didattica sia diverso per chi è iscritto ad una scuola rispetto a chi segue percorsi di studio alternativi o addirittura come nel caso de quo all’interno dell’istituzione scolastica nazionali disparità di trattamento nelle diverse scuole presenti sul territorio.

Di conseguenza, riteniamo che agli alunni in Istruzione Familiare debba essere accordata la medesima fiducia che viene offerta a chi studia all’interno dell’istituzione scolastica, e/o in Istituzione Parentale.

Vanno adottate misure straordinarie uguali per tutta la popolazione studentesca.

La scrivente ritiene che creare disparità di trattamento tra due percorsi educativi, quello famigliare e quello scolastico statale, ancor più tra le diverse scuole presenti nel territorio Italiano, costituzionalmente equiparate, potrebbe pesare sui nostri figli come senso di penalizzazione, punizione, alimentando in loro sentimenti di ingiustizia e/o di sfiducia nelle istituzioni.