Le famiglie che scelgono il percorso di istruire all’esterno dell’istituzione scolastica hanno affrontato e continuano ad affrontare diverse difficoltà. In particolare per quelle che scelgono l’istruzione famigliare.
In particolare queste famiglie sono sottoposte a segnalazioni eseguite solitamente gli istituti scolastici o i servizi sociali territoriali al Tribunale dei Minori di inadempimento in merito all’obbligo di istruzione.
RICORSI EX ART. 333 CC
L’Art. 333 Cod. Civ. stabilisce che il Giudice possa pronunciare i c.d. provvedimenti convenienti (provvedimenti il cui contenuto è variabile in ragione della situazione concreta), qualora la condotta posta in essere da uno o entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia così grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale. L’adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo laddove l’inadempimento del genitore sia relativo alla persona del figlio.
In particolare, il Pubblico Ministero agisce in seguito a segnalazioni giunte presso la competente Procura della Repubblica, esposti e comunicazioni che possono essere presentati non solo dai genitori e parenti (di per sé legittimati a presentare autonomamente ricorso) ma anche in seguito alla segnalazione di terzi, enti pubblici (solitamente gli istituti scolastici o i servizi sociali territoriali)
Il Tribunale per i Minorenni può inoltre porre dei limiti all’esercizio della potestà genitoriale emanando prescrizioni ai genitori ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia: “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare” (art. 333 cod.civ.). Il richiamo ad una condotta “comunque pregiudizievole al figlio” rimanda ad una pluralità indefinita e non predeterminata di problematiche nelle relazioni familiari. Si ritiene che, a differenza dell’art. 330 cod.civ., per l’applicabilità dell’art. 333 non solo non è necessaria la gravità del pregiudizio, ma neppure occorre che un pregiudizio si sia già verificato, essendo sufficiente il mero pericolo. Anche in tal caso, comunque, non è necessario che la condotta pregiudizievole sia volontaria, essendo sufficiente la sua mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio.
Istruzione parentale diritto dei genitori, non possibilità da autorizzare – TAR di Trento.
l TAR di Trento è intervenuto di recente sul tema della istruzione parentale (sentenza n. 68 del 30/4/2021).
Alcune famiglie hanno fatto ricorso al TAR avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di ritiro dalla scuola pubblica, presentata per fruire della istruzione parentale.
I dinieghi facevano leva su disposizioni amministrative della Provincia Autonoma di Trento che impedivano la scelta della istruzione parentale successivamente alla chiusura dei termini delle iscrizioni scolastiche (salvo situazioni di eccezionale gravità).
Con l’occasione il TAR (che ha accolto il ricorso) ha ribadito alcuni principi di valenza generale.
Il TAR ha ricordato che la normativa vigente in materia di istruzione familiare-parentale codifica un principio “che attiene alla libertà di scelta educativa delle famiglie” e che “non tollera la apposizione di ulteriori condizioni, oltre alla dimostrazione della capacità tecnica ed economica adeguata prevista dalla legge”.
Il TAR ha anche ribadito che “i genitori che intendano impartire ai propri figli la istruzione parentale sono tenuti a comunicare tale circostanza… e non certo a formulare una motivata richiesta soggetta ad autorizzazione”.
Al dirigente scolastico infatti “non compete autorizzare o negare alcunché bensì prendere atto, in presenza della dimostrazione da parte dei genitori di avere la capacità tecnica ed economica adeguata, dell’intenzione di avvalersi della istruzione parentale”.
Come precisato anche dal MIUR con la nota 253/2013, ricorda il TAR, “la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici”.
I genitori sono tenuti a comunicare la decisione di ricorre alla istruzione parentale, ma non devono chiedere alcuna autorizzazione.
Tante istituzioni scolastiche statali dovrebbero pertanto rivedere la modulistica già predisposta sul tema, impostata come “richiesta di autorizzazione all’istruzione parentale”.
La scelta dell’istruzione parentale è infatti un diritto soggettivo dei genitori e non una possibilità che l’Autorità scolastica deve autorizzare.

