Istruzione-Educazione
Il tessuto normativo in cui è inserito il diritto all’istruzione.
Il diritto all’istruzione coincide con il diritto a vedersi garantita la possibilità di studiare e di svilupparsi culturalmente. Nel grande universo dei Diritti Umani si distinguono i diritti civili e politici, tra cui quelli di libertà, i diritti economici, sociali e culturali (ad esempio il diritto ad avere una casa e un lavoro).
Il diritto all’Istruzione è un diritto sociale perché impone allo Stato di garantire a tutti l’accesso gratuito al sistema scolastico. Allo stesso tempo si configura come diritto di libertà, perché riconosce a ciascuno la possibilità di formarsi le proprie convinzioni, impedendo l’indottrinamento totalitario.
L’educazione, che il diritto all’istruzione tutela, deve essere: gratuita (almeno dieci anni), obbligatoria (sempre quella di base), non discriminatoria e di qualità. Per comprendere il requisito di qualità si osservano le finalità a cui deve tendere l’educazione. Il diritto all’istruzione infatti non è chiuso in sé stesso, esso favorisce il pieno sviluppo della persona umana, permettendo di realizzare una società giusta e pacifica che possa rendere concreti tutti gli altri diritti umani. L’educazione è il pilastro, la base di elevazione sociale e di libertà. Il diritto all’istruzione non è rivolto solo ai bambini, nonostante essi siano i primi destinatari; è un diritto riconosciuto a tutti ed è aumentata la sensibilità nei confronti del tema di istruzione e formazione per adulti. Il diritto all’istruzione trova posto in numerosi testi di diritto internazionale, l’educazione è un diritto umano fondamentale.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo il tema del diritto all’istruzione è sancito all’articolo 26:
“ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e di base. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l’opera delle nazioni unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”
Concetti di obbligatorietà e gratuità, doveri per gli Stati di rendere l’istruzione accessibile a tutti, finalizzazione dell’educazione verso la costruzione di un futuro migliore, sono gli elementi che caratterizzano questo diritto riconosciuti ad ogni individuo e sono la risposta ad una educazione di qualità.
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Nel 1966 nacque il Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali e l’istruzione è protagonista agli articoli 13 e 14. L’articolo 13 recita:
“Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essi convengono in oltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle nazioni unite per il mantenimento della pace.”
L’articolo prosegue sancendo l’istruzione primaria obbligatoria e gratuita e accessibile a tutti. Al comma 2 e 3 affronta espressamente il tema della libertà educativa, sia dal punto di vista genitoriale che da quello degli istituti privati. In entrambi i casi la libertà di educazione è riconosciuta purché si rispettino le finalità elencate in precedenza e i requisiti minimi stabiliti dallo Stato.
Nel 1989 nasce la Convenzione internazionale sui diritti dei fanciulli che dedica l’istruzione all’articolo 28 il quale rimarca quanto già sancito nella dichiarazione universale del 1948 e dal patto del 1966; introduce un riferimento rivolto agli Stati, che garantiscano un orientamento formativo e attuino politiche di contrasto contro il fenomeno di abbandono scolastico. Al secondo comma recita:
“Gli Stati parti che adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.”
Per la prima volta si parla di dignità del fanciullo, intesa come argine alla disciplina scolastica. Sembrerebbe un elemento scontato ma non lo è affatto considerando che, prima della formulazione di questo articolo, le pratiche disciplinari adottate nelle scuole erano veri trattamenti disumani.
La tutela internazionale del diritto all’istruzione si amplia fino a venire inclusa nelle carte costituzionali dei singoli Stati.
La Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nota come Carta di Nizza e firmata nel 2000, recita all’articolo14:
“Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituiti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.”
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Possiamo ancora vedere emergere tutti gli elementi cardine: l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione di base, il rispetto per la libertà di educazione.
La Costituzione Italiana all’articolo 33 sancisce la libertà di insegnamento:
“L’arte e la scienza sono liberi e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti senza oneri per lo Stato.”
Il vero e proprio diritto allo studio è sancito all’articolo 34 della Costituzione:
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
L’istruzione inferiore, sancita come obbligatoria e gratuita ha una durata minima di otto anni (estesa a 10 nel 1996 come abbiamo detto in precedenza).
Istruzione Obbligatoria
L’istruzione obbligatoria si riferisce al periodo e al diritto di istruzione garantito e sancito dai precedenti patti e leggi elencati. L’educazione può essere impartita in scuole pubbliche o private oppure a casa, in famiglia. L’istruzione famigliare è una forma di istruzione svolta e impartita fuori dalle strutture istituzionali pubbliche o private, quali le scuole. Ci sono diverse motivazioni che spingono le famiglie a istruire personalmente o privatamente i propri figli, chi segue questo percorso normalmente adotta una struttura e organizzazione completamente differente rispetto alla realtà costituita dalle scuole statali.
L’istruzione parentale, da non confondere e generalizzare con l’istruzione famigliare, è nata per finalizzare e garantire il diritto allo studio dei ragazzi impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi di salute, successivamente estesa a quelle famiglie che sceglievano di ottemperare al diritto-dovere di istruzione nel clima famigliare ma rimanendo comunque iscritti alla scuola ed esonerati alla frequenza accettando di fatto i programmi ministeriali e l’impegno a far sostenere al fanciullo l’esame di idoneità di fine anno. L’istruzione parentale può essere gestita a casa del fanciullo o in ospedale. Nel primo caso è gestita dalla scuola a cui è iscritto il minore in obbligo, nel secondo caso è gestita a livello ospedaliero.
Anche in assenza di problemi di salute è un’opzione legale per i genitori che vogliano formare i figli in ambienti di apprendimento diversi dai contesti scolastici. Sia in istruzione parentale che in istruzione famigliare i membri della famiglia (papà, mamma, nonni) diventano tutori e maestri dei propri figli e nipoti oppure, qualora la famiglia lo ritenesse più opportuno, esiste la possibilità di ingaggiare insegnanti privati per tenere lezioni in ambiente domiciliare.
Il principio su cui si basa l’istruzione famigliare è quello di un’istruzione libera e non formale. Ogni bambino possiede la capacità intrinseca di apprendere. Bambini e genitori si concentrano sull’interazione e sulle esperienze, un metodo pedagogico molto efficace perché attraverso il fare si apprende e si impara.
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